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STATUTO DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI 1. Il comune di San Felice sul Panaro rappresenta la comunità sanfeliciana, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, indirizzandolo ad obiettivi di progresso civile e democratico attraverso una razionale politica del territorio, il sostegno alle attività produttive nel quadro di una attenta politica ecologica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, l'approntamento di efficaci servizi pubblici e di adeguati servizi sociali riferiti ai bisogni primari della persona.
1. L'azione comunale si informa ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, provenienza geografica, lingua e religione. A tal fine: 2. Il comune, ferma restando la sua funzione di indirizzo, si ispira al principio di sussidiarietà quale criterio dei rapporti con tutti gli altri soggetti pubblici e privati e in particolare, nella propria attività, coopera con regione, provincia e altri comuni. 3. Il comune informa la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, come fondamento per l'azione efficiente ed efficace dei pubblici poteri e riconosce le disposizioni previste dallo statuto dei diritti dei contribuenti.
1. I colori del gonfalone sono il blu e il giallo in bande orizzontali; lo stemma, che raffigura una rocca a tre torri con un'aquila su ciascuna delle due laterali, campeggia in campo blu; la scritta " Comune di" campeggia in campo blu e la scritta "San Felice sul Panaro" in campo giallo. 2. La bandiera è rappresentata nei colori blu a sinistra e giallo a destra in spazi di uguale dimensione; lo stemma è riprodotto al centro della bandiera con la scritta "Comune di" sopra lo stemma e "San Felice sul Panaro" sotto lo stemma. 3. Il sindaco stabilisce l'uso dello stemma, del gonfalone e della bandiera.
Capo I Art. 4 1. Il comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla amministrazione, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari. 2. Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai provvedimenti amministrativi, il comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai sottostanti procedimenti, sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti. 3. Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento. 4. Le disposizioni del presente titolo si applicano salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:
1. Il sindaco convoca una volta l'anno un'assemblea comunale aperta a tutte le persone di cui al 4° comma dell'art. 4, nella quale vengono illustrate le principali iniziative dell'amministrazione comunale. 2. Il sindaco può sempre convocare assemblee per discutere argomenti di interesse collettivo. Le assemblee possono essere aperte a tutte le persone come individuate al comma 1° del presente articolo. 3. Il sindaco convoca l'assemblea per discutere argomenti di interesse collettivo qualora lo richiedano in forma scritta almeno duecento cittadini. 4. Ogni cittadino può rivolgere una istanza al sindaco su problemi attinenti all'attività amministrativa comunale. Il sindaco o l'assessore competente per materia rispondono, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. 5. Cento cittadini e di età superiore ai 16 anni possono proporre una petizione su argomenti attinenti all'attività amministrativa comunale. La petizione con le sottoscrizioni, autenticate ai sensi del successivo comma 7, è presentata al segretario comunale il quale sottopone la petizione alla commissione consiliare dei capi-gruppo. 6. Il sindaco, d'intesa con la commissione consiliare dei capi-gruppo, convoca entro trenta giorni un consiglio comunale per discutere del problema oggetto della petizione. 7. Per autenticare la firma è sufficiente firmare alla presenza del segretario comunale o suo delegato. 8. Il consiglio comunale è aperto e possono prendere la parola almeno tre sottoscrittori della petizione. 9. Il sindaco può invitare a prendere la parola altri cittadini. 10. Cento cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno possono formulare una proposta di deliberazione su argomenti attinenti all'attività amministrativa comunale. La proposta, con le firme autenticate ai sensi del comma 7, è presentata al segretario comunale, il quale sottopone la proposta alla commissione consiliare dei capi-gruppo. 11. Il sindaco, d'intesa con la commissione consiliare dei capi-gruppo, convoca entro trenta giorni la giunta o il consiglio comunale, per discutere la proposta di deliberazione. In ogni caso il sindaco ne dà comunicazione al consiglio. Nel caso di convocazione del consiglio comunale la seduta è aperta a tutti i cittadini e possono prendere la parola almeno tre sottoscrittori. Il sindaco può invitare a prendere la parola altri cittadini. 12. La proposta di deliberazione può essere formulata anche in forma sintetica purché ne sia chiaro l'intervento richiesto; il segretario comunale dieci giorni prima della seduta sottopone ai sottoscrittori la stesura definitiva e la discute con una rappresentanza di essi per renderla uniforme ai caratteri dei provvedimenti amministrativi. 13. Qualora la richiesta di convocazione di assemblee, la petizione o la proposta di deliberazione non raggiungano il numero di sottoscrizioni richieste, il segretario comunale ne informa il sindaco; questi, sentita la commissione consiliare dei capi-gruppo, può disporre ugualmente la convocazione dell'assemblea e la discussione della petizione o della proposta di deliberazione. Può anche disporre che la trattazione del problema sia deferita, entro trenta giorni, alla commissione consiliare competente per materia, la quale ha l'obbligo di ascoltare almeno tre sottoscrittori.
1. Il comune consente e garantisce a chiunque il diritto di accedere alle strutture e agli edifici comunali negli orari prescritti e di godere, ove sussistano le relative condizioni, dei servizi espletati dall'amministrazione comunale. Analoghi diritti sono garantiti a chi voglia usufruire di prestazioni da parte di consorzi, enti e istituzioni che comunque provvedano all'erogazione di servizi, nonché in particolare da parte dell'unità sanitaria locale. 2. Le condizioni per l'accesso ai servizi sono prescritte con disposizioni generali. 3. Il comune informa tempestivamente i cittadini sui servizi forniti dall'amministrazione comunale e dagli altri soggetti di cui al comma 1 con forme di pubblicità idonee ad indicare la natura delle prestazioni erogate e le modalità con cui si può ottenere o richiedere la prestazione.
1. Il comune valorizza le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati anche a livello territoriale, compresi quelli civici, e le istituzioni private, indicati d'ora in avanti come "libere forme associative"; ne riconosce l'importanza sociale promuovendo idonee forme di collaborazione. 2. E' istituito presso il comune, l'albo delle libere forme associative, conservato ed aggiornato dal segretario comunale. L'albo è pubblico; copie di esso sono poste a disposizione dei cittadini presso la casa comunale, per la consultazione. 3. Sono iscritte, a domanda, all'albo le forme associative che: 4. La domanda d'iscrizione è presentata al segretario comunale; alla domanda deve essere allegato lo statuto o l'atto costitutivo o, qualora non esistano uno statuto o un atto costitutivo redatto in forma scritta, una dichiarazione resa da uno dei promotori con firma autenticata in forma amministrativa, da cui risultino sinteticamente la struttura, i fini, le responsabilità, l'eventuale conferimento di poteri di rappresentanza verso i terzi. Nella domanda devono essere indicate le materie di interesse della forma associativa. 5. Sono automaticamente iscritti all'albo i sindacati e le associazioni di categoria a carattere nazionale purché aventi rappresentanza sul territorio comunale, nonché i comitati di supporto delle liste civiche. 6. L'iscrizione all'albo non comporta alcuna ingerenza dell'amministrazione comunale nell'attività, negli obiettivi e nell'organizzazione delle forme associative. I controlli per la tenuta dell'albo sono rivolti esclusivamente a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. 7. Il comune riconosce le forme associative iscritte all'albo quali suoi interlocutori, nei modi e nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento comunale. 8. Il comune favorisce il coordinamento tra le forme associative iscritte all'albo, con il riconoscimento di una consulta delle forme associative per ogni area di attività determinata dal consiglio comunale. Il consiglio comunale determina le aree entro 60 giorni dalla nomina della giunta comunale. Successivamente, nel corso del mandato, le aree potranno essere modificate, ampliate o integrate. 9. L'organizzazione e le modalità di funzionamento delle singole consulte, gli obiettivi, gli obblighi e i diritti dei partecipanti sono determinati dalle forme associative che vi partecipano, previa discussione con il segretario comunale, con un regolamento approvato dai rappresentanti delle stesse di cui il consiglio comunale prende atto, formulando eventuali suggerimenti non vincolanti. 10. Il regolamento deve comunque prevedere che la consulta sia aperta a tutte le forme associative che intendano parteciparvi, e che tra esse vi sia parità di diritti e di obblighi. 11. Le forme associative organizzate in consulta esprimono il parere alla giunta comunale, nei termini e con le modalità previste nel regolamento comunale, sul progetto di relazione previsionale e programmatica. 12. E' facoltà del consiglio o della giunta, con le modalità e nei termini previsti nel regolamento comunale, chiedere parere alle consulte sulle delibere che abbiano un oggetto attinente alla materia di loro interesse. Tale parere può essere chiesto anche a singole forme associative iscritte all'albo. 13. Le consulte e le forme associative iscritte all'albo, anche in assenza di richiesta del consiglio o della giunta, possono formulare osservazioni, a carattere non vincolante, sui temi iscritti all'ordine del giorno delle sedute dei predetti organi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento comunale. 14. Le consulte e le forme associative iscritte all'albo possono rivolgere interrogazioni e indirizzare comunicazioni al sindaco su questioni attinenti l'attività amministrativa comunale. Il sindaco o l'assessore competente per materia, risponde, nelle forme previste dal regolamento comunale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'interrogazione o della comunicazione, informandone il consiglio comunale. 15. Le consulte e le forme associative iscritte all'albo possono chiedere al sindaco e a ciascun assessore di essere sentite su problemi attinenti all'attività amministrativa comunale. Il sindaco o l'assessore, le incontra, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, informandone il consiglio comunale. 16. Nel determinare le modalità di intervento di sostegno alle consulte, il comune le può privilegiare rispetto alle singole forme associative, non solo per quanto riguarda le iniziative che le une o le altre hanno facoltà di intraprendere nei confronti dell'attività amministrativa comunale, ma anche per quanto attiene alla stipulazione di convenzioni per l'espletamento di servizi o la gestione di impianti. 17. Solo le consulte e le forme associative iscritte all'albo possono rivolgere al comune richiesta di contributi finanziari; l'iscrizione all'albo non dà, di per sé, titolo alla concessione di contributi. Le libere forme associative iscritte all'albo possono avere in concessione d'uso locali, terreni e beni di proprietà del comune previe apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico, culturale della comunità.
Capo III Art.8 1. Il comune promuove e garantisce, su materie di esclusiva competenza locale, forme di consultazione della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi d'opinione da praticarsi mediante questionari o altri mezzi, ivi compresi quelli telematici. La consultazione si intende quindi estesa ai cittadini comunitari e non agli extracomunitari e agli apolidi. 2. La consultazione è promossa dalla giunta comunale, di propria iniziativa o su istanza, vincolante, di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale o di almeno 400 residenti aventi almeno 16 anni di età. 1. I tre quarti dei consiglieri eletti o un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali del comune pari ad almeno 1000 elettori possono promuovere referendum consultivi, abrogativi e propositivi, su materie di esclusiva competenza locale. 2. La richiesta di referendum deve contenere la precisa indicazione del quesito, espresso sotto forma di due proposizioni alternative. 3. Non costituiscono oggetto di referendum le materie relative a tributi, tariffe, la pianificazione urbanistica e gli strumenti attuativi della stessa, costituzione e/o partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, espropriazione per pubblica utilità, designazioni e nomine e pubblico impiego; nonché le materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale. Non possono essere sottoposte a referendum materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni. 4. Nelle tre settimane precedenti la data della consultazione i promotori dei referendum e i gruppi consiliari possono fare conoscere agli elettori le loro valutazioni e i loro propositi riguardo al voto sui referendum. 5. Almeno due settimane prima della data della consultazione il sindaco convoca una pubblica assemblea, avente ad oggetto il tema ed il quesito del referendum, nella quale possono prendere la parola tutte le persone residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 6. E' istituita una commissione composta di cinque membri per l'esame dell'ammissibilità delle richieste di referendum: essa è composta dal segretario comunale, da un rappresentante della maggioranza, un rappresentante della minoranza, un esperto in materia proposto dal segretario comunale e nominato dal consiglio comunale, un rappresentante del comitato promotore. 7. Per ogni seduta è corrisposta, ai membri della commissione, un'indennità di presenza pari a quella attribuita ai consiglieri per le sedute del consiglio comunale. 8. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e, in deroga all'art. 4 comma 4, i cittadini comunitari hanno diritto di voto nel referendum comunale. 9. Qualora la metà più uno degli aventi diritto non partecipi alla votazione, il quesito sottoposto a referendum si intende respinto. 10. Il quesito è accolto se, soddisfatta la condizione di cui al comma 9, i voti favorevoli sono pari o superiori alla metà più uno dei voti espressi. 11. In relazione alla natura della proposta referendaria, il consiglio comunale può deliberare, con voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati, l'allargamento del corpo elettorale di un singolo referendum anche alle persone residenti nel comune e ai giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data di consultazione. 12. Le modalità relative alla presentazione della richiesta di referendum, al preventivo giudizio sulla sua ammissibilità nonché alla fissazione della data e alla modalità delle operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento comunale di partecipazione. 13. Per ogni anno solare è consentito lo svolgimento di un numero massimo di 4 referendum da indire, di norma, per l'ultima domenica di aprile.
1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico. 2. Il difensore civico è nominato con atto del sindaco e prescelto mediante sorteggio in consiglio comunale da un elenco di tre nomi, eletti dal consiglio con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, su proposta del sindaco sentite la commissione consiliare dei capi-gruppo e le consulte di cui all'art. 7. 3. Il difensore civico resta in carica quanto il sindaco che lo ha nominato e, in deroga al comma 2 del presente articolo, può essere confermato per una sola ulteriore legislatura dal consiglio comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati. Allo scadere di tale periodo, si procede alla nuova nomina con le modalità indicate dal comma 2. Nel caso di cessazione dall'ufficio prima del termine di cui sopra si procede a nuovo sorteggio tra le persone elette e non sorteggiate. Anche il difensore civico così nominato resta in carica quanto il sindaco che lo ha nominato e può essere confermato ai sensi di quanto previsto dal presente comma. 4. Il difensore civico è scelto tra laureati in possesso di qualifica giuridico-amministrativa almeno decennale e con i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. 5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali. 7. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale d'ufficio o su istanza di cittadini singoli o associati o di associazioni, di enti o società che abbiano una pratica in corso, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati. 8. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al difensore civico. 9. Il personale del comune non può costituire oggetto di intervento del difensore civico. 10. Il difensore civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, e convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati. Sono esclusi gli atti che siano riservati ai sensi delle leggi vigenti. 12. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta. 13. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al consiglio comunale. 14. Il difensore civico, in occasione della sessione dedicata all'esame del conto consuntivo, sottopone all'esame del consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. Il consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità. 15. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione fissata dal consiglio comunale in misura non superiore all'indennità di carica spettante agli assessori comunali. 16. La funzione di difensore civico può essere svolta a livello intercomunale, tramite la stipula di apposita convenzione approvata a maggioranza qualificata dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
1. Il sindaco avvalendosi della commissione consiliare servizi sociali, coordina gli interventi fatti dal comune a favore delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale.
Capo I 1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta e il sindaco.
1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune. La sua elezione, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. 2. Il consiglio comunale si riunisce su convocazione del sindaco. 3. Le sedute del consiglio sono pubbliche; tuttavia il consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta, su proposta di un consigliere, di riunirsi in seduta non pubblica. 4. Alle sedute del consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori che non ne facciano parte. Il sindaco, durante la seduta, uditi i capi-gruppo, può dare la parola a persone estranee al consiglio, quando ne ravvisi l'utilità in relazione all'argomento in discussione. Per l'esame di questioni particolari il consiglio può deliberare di riunirsi, anche fuori della casa comunale, in seduta aperta alla partecipazione dei residenti secondo le modalità indicate dal regolamento predetto. 5. Per la validità delle sedute in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco; per la validità delle sedute in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge senza computare a tal fine il sindaco. Il consiglio delibera a maggioranza semplice e con voto palese sugli argomenti di sua competenza, salvo che la legge o lo statuto dispongano altrimenti. Le votazioni su nomine sono effettuate a scrutino segreto. Il sindaco proclama l'esito della votazione subito dopo il suo svolgimento; nelle votazioni segrete è assistito dai due consiglieri più giovani d'età. 6. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ad eccezione dell'anno di insediamento, il consiglio comunale provvede periodicamente e comunque in sede di approvazione del rendiconto di gestione a verificare l'attuazione di tali linee, apportando ad esse eventuali integrazioni o adeguamenti, sulla base delle esigenze che dovessero emergere e secondo le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. 7. Oltre alle deliberazioni nelle materie ad esso affidate dalla legge o dallo statuto, il consiglio può altresì discutere ed approvare ordini del giorno su argomenti di interesse locale o generale. 8. Il consiglio può deliberare l'effettuazione di udienze conoscitive, per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del comune. 9. Il consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni su materie di interesse del comune. Le commissioni sono elette dal consiglio nel suo seno, in proporzione alla consistenza dei gruppi. Il consiglio può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo o di garanzia. Per quanto riguarda tali commissioni, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Il consiglio può altresì deliberare, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine. Le deliberazioni istitutive della commissione di garanzia e controllo e della commissione di indagine ne stabiliscono la composizione, l'oggetto, gli strumenti per operare, i poteri di cui sono munite e il termine per la conclusione dei lavori. 10. Il consiglio comunale nell'esercizio delle proprie competenze può attribuire ai consiglieri comunali compiti specifici quando ciò sia ritenuto opportuno per un migliore funzionamento dell'azione amministrativa senza che tali incarichi comportino il trasferimento delle competenze stesse e la legittimazione dei provvedimenti. 11. Il consiglio approva il regolamento relativo alla sua organizzazione e al suo funzionamento. L'approvazione avviene nel seguente modo: 12. Per materie di interesse intercomunale il sindaco può promuovere, in accordo con i sindaci dei comuni interessati, la convocazione congiunta dei rispettivi consigli comunali.
1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. 2. I consiglieri esercitano azione di vigilanza e impulso sull'attività della giunta; essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende e dagli enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. 3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. 4. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per un intero semestre alle sedute del consiglio sono dichiarati decaduti. 5. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune. A tale riguardo il sindaco, accertata l'assenza maturata dal consigliere, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al sindaco documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa. Scaduto tale termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato. 1. Ciascun consigliere, prima della prima seduta del consiglio ovvero, in caso di surrogazione, subito dopo la relativa deliberazione del consiglio, dichiara la propria appartenenza ad un gruppo consiliare. In mancanza della dichiarazione, è iscritto nel gruppo avente la stessa denominazione della lista in cui è stato eletto. Nella prima seduta, ciascun gruppo indica il capogruppo e l'eventuale sostituto. 2. I capigruppo costituiscono il comitato dei capigruppo, presieduto dal sindaco o da un suo delegato ed assistito dal segretario comunale o da un suo delegato. La convocazione della conferenza dei capigruppo è disciplinata dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. 3. Ai capigruppo è inviata una copia di tutte le deliberazioni della giunta. 4. Il comune assicura le attrezzature, i servizi e le risorse finanziarie necessarie ai gruppi consiliari per l'espletamento delle loro funzioni sulla base di quanto previsto nell'apposito regolamento del consiglio comunale.
Art.16 1. Il sindaco, entro 15 giorni dalla sua elezione, convoca il consiglio per la costituzione delle commissioni consiliari permanenti. Nelle commissioni consiliari permanenti è auspicabile, di norma, la presenza di entrambi i sessi. 2. Ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente in ogni commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo nel consiglio. Il numero minimo dei componenti della commissione è pari al numero dei gruppi costituiti nel consiglio. La commissione è convocata dal suo presidente, eletto fra i componenti. 3. Le commissioni non hanno poteri deliberativi. Esse promuovono e favoriscono la partecipazione all'amministrazione del comune da parte di tutte le rappresentanze elette e di operatori esperti nei vari settori. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale stabilisce il numero e il funzionamento delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia e la forma di pubblicità dei lavori. 1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori consetito dalla normativa vigente, tra cui il vice sindaco. La composizione della giunta deve perseguire una rappresentanza paritaria dei sessi e garantire una presenza non inferiore, per ciascun sesso, ad un terzo arrotondato per difetto. 2. Possono essere chiamati alle funzioni di assessori anche cittadini non componenti del consiglio i quali abbiano i requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità a consigliere comunale. 3. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso; esercita i poteri di indirizzo e di controllo propri del livello funzionale che le compete, ai sensi di legge; compie gli atti di amministrazione e di indirizzo gestionale che per loro natura debbono essere adottati dall'organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio. 4. La giunta opera in modo collegiale ed è convocata con atto informale del sindaco; la seduta è valida quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. 5. Il sindaco delega ai singoli assessori competenze per settori di materia definiti secondo criteri di omogeneità. 6. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione. 7. L'atto con cui il sindaco revoca uno o più assessori deve essere motivato. Tale atto è comunicato al consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.
Art. 18 1. Le deliberazioni degli organi collegiali, salva diversa disposizione di legge o di statuto, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 2. Nelle deliberazioni per la nomina di persone, è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. 3. Qualora una proposta di deliberazione ottenga ugual numero di voti favorevoli e contrari, può essere posta nuovamente in votazione nella stessa seduta. 4. Alle sedute del consiglio e della giunta possono essere invitati rappresentanti di enti, associazioni, aziende e organizzazioni interessati agli argomenti da trattare. 5. I verbali delle deliberazioni del consiglio e della giunta sono redatti a cura del segretario comunale, che ha facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente comunale di sua fiducia e sono sottoscritti dal sindaco e dallo stesso segretario. Nel verbale devono constare i voti espressi da ogni componente e le relative motivazioni. 6. I verbali del consiglio sono affissi per 15 giorni all'albo pretorio e si intendono approvati se, decorsi 3 giorni dall'ultimo di affissione, non venga avanzata, anche da parte di un solo consigliere, richiesta di rettifica che andrà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.
1. Il sindaco rappresenta il comune anche in giudizio, con facoltà di delega ai responsabili di servizio. Svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge ed assicura l'unità di indirizzo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. 2. Oltre alle competenze di legge sono assegnate al sindaco attribuzioni quale organo di amministrazione. In particolare il sindaco: 1. Il vice sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito, o sospeso dall'esercizio delle funzioni. Quando il vice sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore secondo l'ordine di elencazione nell'atto di nomina.
TITOLO IV Capo I Art. 21 1. Gli uffici ed i servizi sono organizzati secondo criteri di efficienza ed efficacia e secondo principi di professionalità e di responsabilità. 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici e/o al segretario comunale. Il regolamento definisce la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi ed ai programmi loro assegnati ed individua dimensioni e competenza di massima delle unità operative. 3. Le procedure decisionali ed operative si uniformano ai criteri di tempestività e semplicità, imparzialità e trasparenza.
Art. 22 1. I responsabili degli uffici esercitano le funzioni loro attribuite secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dallo statuto e dall'ordinamento degli uffici e servizi, applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo. 2. Ai responsabili degli uffici sono attribuite le funzioni previste dalla legge qualora non siano demandate al segretario comunale. 3. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici potrà prevedere che nei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi rilasciati dai responsabili di servizio venga apposto, per presa visione, il visto da parte del sindaco o dell'assessore competente.
1. Il comune ha un segretario comunale in conformità a quanto stabilito dalla legge. 2. Il segretario esercita tutte le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitigli dal sindaco. 3. Compete allo stesso la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura dei posti di responsabile degli uffici, mentre nelle commissioni relative ad altri profili professionali funge da esperto interno. Compete, altresì, l'assistenza al funzionario presidente delle gare di appalto, nonché la stipula dei contratti di compravendita di beni immobili e di mutuo, quando non sia ufficiale rogante. Il segretario comunale è tenuto ad esprimere valutazioni di conformità all'ordinamento giuridico sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni. 4. Competono al segretario le funzioni dell'ufficio per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari, nonché la risoluzione di conflitti di competenza tra i responsabili d'ufficio, qualora non sia stato nominato il direttore generale. 1. L'ente, sulla base di quanto previsto dalla legge, può istituire la figura del direttore generale.
Art. 25 1. Per comprovate esigenze la copertura di posti di responsabile degli uffici o di alta specializzazione può intervenire mediante contratto a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente. 2. L'instaurazione di rapporti di cui al precedente comma può avvenire, oltre che con modalità di selezione pubblica, mediante contratto stipulato a seguito di provvedimento del sindaco, con determinazione del trattamento.
Art. 26 1. L'attività di coordinamento è affidata al segretario comunale o al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici per quanto di rispettiva competenza. 2. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del coordinamento fra i responsabili degli uffici è istituita la conferenza dei responsabili degli uffici, convocata e presieduta dal segretario comunale o dal direttore generale, al fine di pianificare, raccordare o garantire le attività, assicurando la massima integrazione e coerenza dell'azione amministrativa.
Capo II Art. 27 1. Il comune gestisce i servizi pubblici locali con forme e attraverso strutture atte a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge per tutti i servizi a prescindere dalla rilevanza di tipo economico degli stessi.. 3. Le delibere consiliari concernenti la scelta della forma di gestione del servizio sono approvate a maggioranza dei consiglieri assegnati.
1. Per la gestione di servizi sociali, culturali ed educativi il comune potrà avvalersi di una o più istituzioni. 2. E' principio fondamentale di ciascuna istituzione la partecipazione alla gestione del servizio da parte degli utenti. 3. Sono organi dell'istituzione: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore. 4. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è composto dal presidente e da un numero pari di consiglieri, determinato dal relativo regolamento. I consiglieri sono nominati dal sindaco, sentiti i capi gruppo consiliari, e tratti da una rosa di candidati pari almeno al triplo del numero previsto, espressa dagli utenti e dalle loro organizzazioni e dai consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Non possono essere eletti alle cariche predette i consiglieri e gli assessori comunali, i revisori dei conti, i dipendenti comunali e i dipendenti di aziende speciali. 5. Il presidente e i singoli componenti possono essere revocati dal sindaco, per i seguenti motivi: 6. Il direttore dell'istituzione è nominato e revocato nell'incarico dalla giunta comunale, sentito il consiglio di amministrazione in conformità ai relativi regolamenti.
1. Il comune gestisce servizi anche in forma associata, aderendo a consorzi, ovvero promuovendone la formazione in relazione a specifici obblighi di legge o quando sussistano evidenti motivi di efficienza e convenienza economica e più complessive esigenze di tipo organizzativo e funzionale. 2. Il comune può istituire una o più aziende speciali per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica. Il consiglio comunale delibera l'atto costitutivo della azienda e l'apposito statuto. 3. Sono organi dell'azienda: 4. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco al di fuori dei componenti del consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e con le modalità previste dal comma 4 dell'art. 28. Il presidente e i singoli componenti possono essere revocati dal sindaco per i motivi già indicati all'art. 28 comma 5. In tali casi il sindaco, con atto motivato, provvede alla revoca e contestualmente nomina i nuovi amministratori con le modalità indicate nel presente comma. 5. Il direttore è nominato con le modalità previste dal comma 6 dell'art. 28.
Art.30 1. La revisione della gestione economico-finanziaria è svolta dall'organo di revisione mediante un'attività rivolta sia alla verifica dei risultati gestionali complessivi che di singole realtà organizzative. 2. L'attività dell'organo di revisione ed il relativo funzionamento sono disciplinati dal regolamento di contabilità.
Capo I 1. Lo statuto è approvato secondo le norme vigenti ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, successiva all'esame dell'organo di controllo. 2. I regolamenti comunali vigenti saranno modificati, ove necessario, in relazione alle nuove disposizioni statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore.
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